Come viaggiare con i bambini in auto o in bicicletta – Guida completa

Viaggiare con i bambini può essere un’avventura meravigliosa, ma la loro sicurezza deve essere sempre la nostra priorità assoluta. Che si tratti di un breve tragitto in auto o di un’escursione in bicicletta, conoscere le misure preventive e le normative vigenti è fondamentale per garantire la loro incolumità.

Il viaggio con i bambini in Bicicletta

Il trasporto di bambini fino agli 8 anni è consentito ai soli maggiorenni con l’impiego di un apposito seggiolino. Il seggiolino deve essere fissato in modo tale da garantire al conducente la libertà di manovra, di avere una buona visuale e di essere posto in modo da evitare sbilanciamenti del velocipede.

  • Seggiolino anteriore: consente il trasporto di bambini fino a 15 Kg di peso corporeo. Deve essere collocato tra il manubrio della bicicletta ed il conducente. Può essere fissato al telaio o al piantone o al manubrio della bicicletta).
  • Seggiolino posteriore: consente il trasporto dei bambini fino ad 8 anni di età oltre i 15 Kg di peso corporeo. Può essere fissato al telaio o al portapacchi della bicicletta.

Il seggiolino per il velocipede deve essere composto da: sedile con schienale, braccioli (non più necessari per seggiolini posteriori dedicati a bambini di età superiore a 4 anni), sistema di fissaggio alla bicicletta e sistema di sicurezza del bambino (bretelle e struttura di protezione dei piedi). Il fissaggio previsto deve garantire l’ancoraggio del seggiolino alla bicicletta impedendone lo sganciamento accidentale. Non deve superare la sagoma della bicicletta.

Per trasportare i bambini in bici sono ammessi anche i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza della bicicletta + rimorchio non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l’altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve superare 50 kg.

Per il trasporto sul seggiolino è preferibile attendere che il bimbo sia in grado di sedere in posizione eretta, quindi da 8/9 mesi in poi. I seggiolini omologati devono riportare la sigla della norma europea UNI EN 14344:2005, le informazioni generali relative al peso massimo del bambino che può essere trasportato, il nome o il marchio del fabbricante e la data e il mese di fabbricazione. Per quanto riguarda invece i rimorchi che si agganciano alla bici, possono essere tipo carrello oppure appendici (cammellini o trail-gator).

I bambini possono essere trasportati fin da neonati. I più piccoli, ovviamente, vanno messi nei carrellini, che possono contenere delle sdraiette con cinture.

Ricordiamo infine che durante il trasporto dei bimbi in bici il casco non è obbligatorio ma è molto consigliato non solo per i bambini ma anche per i genitori.

Il viaggio con i bambini in auto

Gli incidenti sono la prima causa di morte nella classe di età 0-14 anni, escluso il periodo perinatale. In circa il 37% dei casi si tratta di incidenti stradali e circa la metà dei decessi è dovuta al mancato uso dei seggiolini e delle cinture di sicurezza o al loro uso non corretto. Il piccolo può essere collocato sul sedile anteriore in senso contrario alla direzione di marcia oppure sul sedile posteriore. In ogni caso il seggiolino deve essere fissato correttamente al sedile con la cintura di sicurezza. Tutte le altre sistemazioni (neonato in braccio all’adulto, bambino seduto sul sedile posteriore ecc), sono vietate dalla legge italiana e non offrono garanzie sufficienti di protezione in caso di frenata o di urto dell’auto. Altrettanti rischi, spesso più gravi, corre il neonato disteso nella propria culla appoggiata sul sedile posteriore, anche se bloccata con le cinture di sicurezza. Quindi è importante non utilizzare la normale culla del bambino nemmeno per brevi tragitti.

  • Per il trasporto dei bambini in auto è indicato l’utilizzo degli appositi dispositivi di ritenuta (seggiolini o adattatori) fissati al sedile del mezzo di trasporto con le normali cinture di sicurezza.
  • I dispositivi di ritenuta vanno utilizzati sin dai primi giorni di vita e anche per brevi tragitti.
  • La loro sistemazione sul sedile posteriore (e in senso contrario alla marcia nei bambini con meno di un anno di vita) offre la massima protezione in caso di incidente.
  • La scelta del dispositivo di ritenuta da utilizzare deve essere fatta in base al peso del bambino. È importante verificare che il dispositivo utilizzato sia omologato.
  • È necessario che siano rispettate tutte le indicazioni per il montaggio riportate sul manuale di istruzione e che il bambino sia sempre allacciato, anche per brevi tragitti.
  • Il seggiolino non va sistemato sul sedile anteriore in caso di presenza di airbag dal lato passeggero, a meno che questo non sia disattivato.
  • Non deve essere utilizzata nemmeno per brevi tragitti la normale culla del bambino, anche se sistemata sul sedile posteriore e fissata con le cinture di sicurezza.
  • Il trasporto sul sedile posteriore in braccio ad un adulto non protegge il bambino in caso di incidente ed è vietato dalla legge italiana.
  • Dare il buon esempio, utilizzando sempre la cintura di sicurezza, favorisce la disponibilità del bambino ad essere correttamente protetto anche quando è più grande.

Con il corretto uso dei meccanismi di protezione sarebbe possibile prevenire una quota importante di mortalità e morbosità legata al trasporto in auto. È stato infatti stimato che il corretto utilizzo del seggiolino potrebbe ridurre il rischio di morte da incidente stradale del 69% sotto l’anno di vita e del 47% tra 1 e 4 anni e che il 24% dei traumi non fatali in età pediatrica potrebbe essere prevenuto se tutti i bambini fossero correttamente allacciati. I bambini non correttamente allacciati hanno infatti un rischio doppio di lesioni rispetto ai bambini correttamente allacciati, mentre i bambini non allacciati hanno un rischio di lesioni 3 volte maggiore.

L’uso dei “seggiolini” – sistemi di ritenuta per bambini omologati– in auto è regolato e reso obbligatorio dall’art. 172 codice della strada, la medesima norma che prevede l’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di tutti gli occupanti i sedili di un veicolo. L’obbligo di utilizzare un sistema di ritenuta omologato (seggiolino) è per tutti i minori fino all’età di 12 anni e fino al raggiungimento dei 150 cm (1,5 metri) di altezza.

Il regolamento UNECE 44 e successive revisioni fa riferimento al peso del bambino e, pertanto, chi acquista seggiolini omologati ai sensi di questo regolamento, dovrà basare la scelta in base al peso del bambino, secondo la seguente classificazione in gruppi:

  • Gruppo 0 (le navicelle sono consigliate dalla nascita fino a 10 kg, dalla nascita ai 9 mesi circa); le navicelle devono essere montate sul sedile posteriore del veicolo e posizionate perpendicolarmente alla strada usando due cinture di sicurezza a 3 punti per trattenere il bambino e l’apposito kit auto della navicella. La navicella può essere montata anche occupando il posto centrale e laterale, in questo caso, bisogna assicurarsi che la testa del bambino sia rivolta dalla parte opposta alla portiera affinché sia protetta in caso di urto laterale
  • Gruppo 0+ (fino a 13 kg, dalla nascita ai 18 mesi circa). Normalmente vanno posizionati sul sedile posteriore in senso contrario a quello di marcia. Se posizionati sul sedile anteriore deve essere disattivato l’airbag; il bambino deve essere assicurato al seggiolino con le apposite cinture a 3 o 5 punti
  • Gruppo 1 (9-18 kg, dai 9 mesi ai 4 anni circa); da utilizzare nel senso di marcia
  • Gruppo 2 (15-25 kg, da 3 a 6 anni circa);
  • Gruppo 3 (22-36 kg, da 5 a 12 anni circa).

Il regolamento UNECE 129 è l’ultimo regolamento europeo che si affianca al precedente e stabilisce uno standard di sicurezza più elevato per l’omologazione, classificando i seggiolini auto per bambini in funzione dell’altezza. Se omologato seguendo tali standard, il seggiolino auto, riporterà nell’etichetta la scritta UN/ECE R129.

In particolare, prende in considerazione i seguenti criteri:

  • l’altezza del bambino, che diventa il nuovo sistema di classificazione dei seggiolini;
  • il senso di marcia prevede l’obbligo di installare il seggiolino in senso contrario alla marcia fino ai 15 mesi del bambino;
  • l’adattamento del seggiolino all’auto con sistema Isofix, aggancio con cui il seggiolino viene fissato direttamente alla scocca dell’auto;
  • l’i-Size, che introduce una protezione obbligatoria laterale in grado di proteggere il bambino non solo dagli impatti frontali o dai tamponamenti, ma anche dagli impatti laterali.

I seggiolini omologati i-Size prevedono l’installazione di tipo ISOFIX, un sistema di fissaggio internazionale e standardizzato al sedile dell’auto senza l’utilizzo della cintura di sicurezza, che però presuppone una specifica predisposizione dell’automobile.

Il Regolamento UNECE 129 non sostituisce il Regolamento UNECE 44, ma si aggiunge ad esso consentendo di scegliere quale tipologia di seggiolino acquistare in base alle caratteristiche di omologazione ed alle proprie esigenze. Le due classificazioni (in base alla normativa ECE R044/04 e ECE R129) convivono perché non tutte le auto possiedono ancora gli agganci Isofix.

Il posto migliore e più sicuro per il trasporto dei bambini in auto è quello posteriore centrale ma solo nel caso in cui l’auto sia dotata anche in questo posto della cintura a tre punti o attacchi ISOFIX, diversamente il punto più sicuro e comodo per il posizionamento del bambino è quello posteriore lato marciapiede.

La legge 1° ottobre 2018, n. 117 ha modificato l’art. 172 CdS, introducendo l’obbligo, per chi trasporta bambini di età inferiore a quattro anni, di utilizzare appositi dispositivi antiabbandono su tutti i seggiolini che vengono installati sugli autoveicoli e sugli autocarri di qualsiasi massa. Le caratteristiche di tali dispositivi, che sono finalizzati a ridurre i rischi di abbandono involontario di bambini sui veicoli, devono essere determinate con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’obbligo di utilizzare i dispositivi antiabbandono doveva entrare in vigore il 1° luglio 2019. Tuttavia, il decreto ministeriale che ne deve determinare le caratteristiche ancora non è stato emanato, e quindi, nell’impossibilità di conformarsi alle nuove regole, tale obbligo non può essere considerato ancora vigente.

È importantissimo sapere che i seggiolini auto hanno una data di scadenza. Infatti i seggiolini auto perdono di efficacia dopo circa 5/6 anni dalla data di fabbricazione. Le componenti del prodotto, infatti dopo alcuni anni si possono deteriorare a causa dell’esposizione al caldo e all’umido. In genere, la data di scadenza è indicata sull’etichetta del produttore. Tuttavia, in caso di assenza o non leggibilità per motivi di usura, è bene tener presente che il seggiolino auto non va utilizzato dopo circa 6 anni dalla data di fabbricazione.

Infine vi invitiamo a leggere sempre le istruzioni di montaggio perché ogni seggiolino è comunque differente dall’altro, infatti le istruzioni riportano indicazioni importanti per la sicurezza dei vostri bambini!

Il viaggio con i bambini in Navicella o Ovetto?

La legge come abbiamo visto, vi consente di portare il bambino con la navicella omologata in auto. Tuttavia questo non è assolutamente sicuro per il bambino in caso di impatto. Bisogna innanzitutto ricordare che “a norma” non vuol dire sicuro, soprattutto quando parliamo di bambini. La navicella è infatti legale solo in Italia. Esiste una sola navicella in tutto il panorama del mercato che i crash test indicano come sicura.

Per il trasporto in auto, l’ovetto è la soluzione migliore, in quanto la sua struttura e la sua forma ne garantiscono la massima sicurezza.

Se dovete fare un viaggio lungo, dovrete prevedere delle pause durante il viaggio per far riposare la muscolatura del bambino togliendolo dall’ovetto e facendolo riposare fuori per 15 minuti.